Come presentare l’istanza

  • Compila IL PRESENTE MODULO e invia mail, all’indirizzo di posta istituzionale lepm01000q@istruzione.it oppure all'indirizzo pec lepm01000q@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto: Istanza di accesso civico e allegando scansione di un documento d’identità valido;
  • di persona, presentando all’ufficio segreteria IL PRESENTE MODULO e allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

RIMEDI DISPONIBILI: RICHIESTA DI RIESAME E RICORSO IN VIA GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, in caso di mancata risposta dell’amministrazione entro il termine di conclusione del procedimento o in caso di rifiuto parziale o totale dell’accesso, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai seguenti recapiti:

PEC: lepm01000@pec.istruzione.it

Email: lepm01000@istruzione.it

Alla richiesta di riesame, sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità (non necessario in caso di firma digitale), dovrà allegarsi la richiesta presentata all’Ufficio detentore dei dati in prima istanza, la risposta fornita dal medesimo ufficio ed eventuali relativi allegati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, salvo il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

E’ fatta salva la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale anche senza presentare richiesta di riesame.

L’istanza di riesame può essere trasmessa compilando QUESTO MODULO

Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale) di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24 e successive modifiche.

La finalità dell’accesso documentale ex L. 241/90 è quella di consentire ai soggetti interessati, nell’ambito di un procedimento amministrativo, di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex Lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

Pubblicato il 18-02-2021 da GIUSEPPE VERGARI